L’IDONEITÀ DEL MODELLO 231 E RESPONSABILITÀDEL COLLEGIO SINDACALE
- rossanalugli
- 13 mag 2024
- Tempo di lettura: 4 min
Il tema testé analizzato è oggetto di un articolo assai dettagliato dell’avv.Rossana Lugli pubblicato sulla Rivista dei Dottori commercialisti dal titolo “LA RESPONSABILITÀ DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL SOCIO UNICO NELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA”.
Con la recentissima sentenza del 22 aprile 2024, n. 1070, il Tribunale di Milano (Sezione II Penale – Collegio Presidente dott. Mancini, Giudici dott.ssa Ballesi – dott. Lentini), ha finalmente statuito l’idoneità del Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato da una società ai sensi del D.Lgs. 231/01 e si è pronunciato sui criteri di attribuzione della responsabilità penale ascrivibile ai soggetti coinvolti, a vario titolo, nel reato di false comunicazioni sociali (c.d. falso in bilancio).
Rispetto al tema della responsabilità degli enti, il Tribunale, dopo aver indicato “quello che dovrebbe essere il contenuto di un Modello 231 efficacemente strutturato”, ha escluso la responsabilità 231 della società per idoneità del Modello adottato a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.
In particolare, ha anzitutto evidenziato come il contenuto sicuramente più significativo del Modello 231 sia rappresentato dai “protocolli di comportamento” (ovvero le c.d. procedure) che “hanno come obiettivo strategico quello della ‘cautela’, cioè l’apprestamento di misure idonee a ridurre continuativamente e ragionevolmente il rischio-reato”.
Ciò si realizza mediante “la predisposizione di un processo, di un sistema operativo che deve essere caratterizzato da ‘cautele’ puntuali, concrete ed orientate sul rischio da contenere. Alla determinatezza, si deve affiancare anche l’efficace attuazione nel senso che lo strumento di prevenzione non deve risolversi in un mero supporto cartaceo, che sarebbe sicuramente poco efficace sul piano applicativo”.
Una volta definita l’importanza dei protocolli, il Tribunale ha precisato che il Modello 231 deve contenere:
a) l’indicazione di un responsabile del processo a rischio-reato, il cui compito principale è quello di assicurare che il sistema operativo sia adeguato ed efficace rispetto al fine che intende perseguire;
b) la regolamentazione del processo, ovvero l’individuazione dei soggetti che hanno il presidio di una specifica funzione, e ciò in osservanza del predetto principio di segregazione delle funzioni;
c) la specificità del protocollo rispetto al rischio da contenere, e la sua dinamicità ovvero la capacità del modello di adeguarsi ai mutamenti organizzativi che avvengono nella compagine sociale; d) la garanzia di completezza dei flussi informativi, che rivestono un ruolo assolutamente centrale sul versante dell’effettività della cautela e, da ultimo, un efficace monitoraggio e controllo del personale e del management esecutivo.
È da sottolineare che nel caso oggetto della sentenza, il Modello 231 “conteneva solo la parte generale”, mentre era assente la parte speciale.Tuttavia, ritiene il Tribunale che nella parte generale fossero compiutamente descritti: (i) il quadro normativo, inclusi c.d. reati-presupposto, (ii) i principi ispiratori del Modello le sue finalità nonché (iii) i destinatari e (iv) i compiti, i requisiti e le modalità di funzionamento dell’Organismo di Vigilanza.
Infine, sempre in tale parte generale erano richiamati il Codice etico adottato dalla società, la struttura organizzativa e le procedure aziendali (i protocolli appunto), nonché il sistema delle deleghe e procure nonché le caratteristiche della comunicazione e formazione sul Modello e del suo apparato sanzionatorio.
Per tali ragioni, il Tribunale ha ritenuto che “se, da un lato, è vero che il Modello non contempla ‘formalmente’ la parte speciale”, dall’altro lato la società ha adottato formalmente numerose policies, che contenevano specifiche procedure di prevenzione del rischio-reato, poi confluite nel successivo aggiornamento del Modello.
Tali policies, inoltre, “aventi carattere generale (...) indicavano, da un lato, le procedure da seguire, e, dall’altro, le modalità attraverso le quali i dipendenti potevano e dovevano denunciare eventuali situazioni dubbie”.
Queste le conclusioni con cui il Tribunale ha escluso la responsabilità della società ai sensi del D.Lgs. 231/01 – con una sentenza assolutamente innovativa e condivisibile, certamente attenta al concreto funzionamento del “sistema 231” e del Modello adottato dalla società.
La pronuncia in commento si esprime inoltre sul tema della responsabilità del Collegio sindacale rilevando come, analogamente a quanto accade per gli amministratori privi di delega “l’affermazione della responsabilità penale esige la prova dell’effettiva conoscenza del falso o, quantomeno, di “segnali di allarme” dai quali poterne desumere con alto livello di confidenza la sussistenza” del falso (o comunque della condotta illecita).
Nel caso oggetto della pronuncia, tale conoscenza ad avviso dei Giudici non è emersa, motivo per cui tutti i membri del Collegio sindacale sono stati assolti.La conclusione discende dalla circostanza, si legge in sentenza, che – come risulta dai verbali del Consiglio d’amministrazione - il Collegio sindacale aveva tenuto un comportamento conforme agli obblighi imposti dall’art. 2403 c.c. senza aver “mai riscontrato segnali di allarme che potessero anche solo far sospettare l’esistenza delle frodi e delle manipolazioni contabili oggetto dell’impianto accusatorio”.
In particolare:- durante le riunioni del Consiglio d’amministrazione, il Collegio non ha mai avuto notizia, né il sospetto del compimento di operazioni imprudenti, azzardate o in conflitto di interessi.- il Collegio, inoltre, ha ricevuto informazioni periodiche sull’andamento della gestione, da cui non sono emersi segnali di particolare criticità e, anche rispetto alle “aree nelle quali erano stati individuati degli indici di sofferenza”, il Collegio sindacale si è comunque sempre attivato per avere costanti aggiornamenti, ricevendo, dagli amministratori, rassicurazioni e “conferme in senso migliorativo di dette situazioni”.- Infine, “dinanzi alle legittime richieste ed alle osservazioni sulle lacune informative il
Collegio non ha mai ricevuto riposte puntuali e documentate, con la conseguenza che non solo il collegio sindacale non ha mai avuto percezione di significativi segnali d’allarme che giustificassero il suo intervento, ma tale comportamento posto in essere dai vertici aziendali ha rappresentato un evidente ostacolo all’attività di vigilanza del Collegio”.
Anche su questo punto, la sentenza in commento che ha assolto i Sindaci della società è pienamente condivisibile essendo attenta alla realistica conciliazione tra le norme di legge e le reali dinamiche interne alle società.
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